Ho letto con l’opportuna attenzione il testo dell’O.M. (in BOZZA) che disciplina le modalità di valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella Scuola primaria e quelle del comportamento nella Secondaria di primo grado.
Al netto del format, in Bozza, con cui il documento è stato diffuso, che consiglia come al solito una certa cautela nei commenti, alcune osservazioni si possono già fare. Anzitutto, trattandosi di un provvedimento applicativo della norma primaria (Legge 1° ottobre 2024, n. 150) non ci si aspettavano novità eclatanti, che avrebbero esondato dai limiti e dai vincoli imposti dalla legge. Infatti, non ce ne sono. Vanno semmai evidenziate alcune sottolineature che, in fase applicativa, assumono un certo significato e aprono spazi di agibilità per le scuole.
Per cominciare, attenzione all’articolo 3, commi 4 e 5.
Il primo ribadisce che la nuova (??) modalità di valutazione mantiene nella piena disponibilità delle scuole la VALUTAZIONE IN ITINERE.
Infatti: “La valutazione in itinere resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano agli alunni, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati.”
Il secondo valorizza il ruolo dell’istituzione scolastica autonoma e dell’attività collegiale che vi si esplica. Come troviamo scritto: “Le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’AUTONOMIA DIDATTICA di cui all’articolo 4, comma 4 del D.P.R. n. 275/99, elaborano i criteri di valutazione, da inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa, declinando, altresì, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina del curricolo la descrizione dei livelli di apprendimento correlati ai giudizi sintetici riportati nell’Allegato A alla presente ordinanza.” Continua a leggere