Rimodulazione ora di lezione,
La ministra Azzolina ha dichiarato che occorre recuperare sempre. Non è così. Lo afferma il contratto…
Rimodulazione ora di lezione, la Ministra ha dichiarato…
Rimodulazione ora di lezione, la Ministra è intervenuta all’interno di una lunga intervista al “Fatto Quotidiano” (22.07.20).
” Le scuole stanno lavorando tanto e bene, alcune potrebbero decidere di portare l’unità oraria da 60 a 50 minuti per avere maggiore flessibilità organizzativa.Ma quei dieci minuti vengono recuperati , restituiti agli studenti. Il monte orario non cambia. E’ una norma già esistente: quando ero docente, nella mia scuola, lo facevamo e il tempo da restituire lo impiegavamo per fare lezione agli studenti in difficoltà”
Ovviamente sulla stessa linea si è posto ad esempio l’Usr del Lazio che fa divieto di ridurre le ore complessive del tempo scuola previste dall’ordinamento.
Leggendo bene la normativa però…
Discorso chiuso allora? Occorre tornare a scuola garantendo l’unità oraria a 60 minuti?
Non è così sempre. L’articolo 28 comma 2 dell’attuale CCNL, rifacendosi a quello del 2007 recita: “Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti”.
In concreto qualunque riduzione prevista da un progetto o da una sperimentazione deve prevedere il recupero. Siamo di fronte a casi basati su ragioni didattiche. E questo spiega il coinvolgimento del solo collegio dei docenti. Negli altri casi, come l’evento pandemico che sta costringendo il sistema scolastico ad elaborare un nuovo modello organizzativo vale il riferimento al CCNL che recita, coinvolgendo il Consiglio di Istituto: “Per quanto attiene la riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n. 192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d’istituto.”
Ora nella circolare 243/79 confermata anche da quella dell’anno successivo è scritto: “Non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione.” Pertanto si può procedere alla rimodulazione oraria a x minuti, inferiori a sessanta. E questa è una bella notizia che faciliterà in molti casi una ripartenza ottimale della scuola a settembre.