di Gianfranco Scialpi
[Nell’articolo che qui pubblichiamo G. Scialpi fa riferimento ad un mio articolo pubblicato nel sito di Tecnica della Scuola. Mi preme rilevare che il mio articolo era stato scritto prima che si conoscessero i particolari che sono poi emersi dalle indagini. RP]
Alunno caduto dalle scale, sarà l’imprevedibilità dell’evento il criterio orientativo per i magistrati. E questo li porterà a leggere l’art. 2048 del codice civile, i documenti dell’Istituto e capire la personalità del bambino.
Alunno caduto dalle scale, la vicenda
Aalunno caduto dalle scale, meglio precipitato. Ormai la vicenda è nota e ha riacceso l’ansia e le paure in molti docenti. In sintesi la vicenda: “Secondo le prime informazioni, verso le 9,45 di oggi, venerdì 18 ottobre, un bambino di sei anni sarebbe caduto dal secondo piano nella tromba delle scale all’interno della scuola elementare Giovanni Battista Pirelli sita in via Goffredo da Bussero al civico 9, una traversa di viale Fulvio Testi. Il piccolo avrebbe fatto un volo di qualche metro prima di cadere al suolo.
I magistrati leggono l’art. 2048 del codice civile
Innanzitutto due premesse. Ci auguriamo che il bambino ritorni a casa e bene, abbracciato dall’affetto dei suoi genitori. Saranno, poi i giudici a valutare le responsabilità. Solo loro. Essi si muovono all’interno delle leggi e dei codici. I risvolti pedagogici di autonomia e responsabilizzazione contano zero, a meno che non siano normati. Innanzitutto faranno riferimento all’art. 2048 del codice civile “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” .
Quindi la responsabilità deve essere continuativa e attiva per tutto il tempo di permanenza dei minori a scuola e nelle sue pertinenze. Non sono previsti vuoti, tempi in cui il bambino è lasciato solo, presumendo una capacità d’intendere e volere che il minore in quanto tale non possiede. Nel tempo l’assoluta immaturità è divenuta relativa, cioè correlata “all’età ed al normale grado di maturazione degli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto” (Trib . Milano , 28 giugno 1999) .
La vigilanza degli insegnanti e dei collaboratori scolastici “deve raggiungere il massimo grado di continuità ed attenzione nella prima classe elementare” (Cass. 4 marzo 1977 n. 894) e “il massimo grado di efficienza nelle classi inferiori” Cass . 22 gennaio 1980 n. 516).
Il secondo passaggio riguarda le decisioni locali e il carattere del bambino
Subito dopo i magistrati leggeranno i documenti dell’Istituto.
Questi sono le decisioni del dirigente scolastico, il regolamento.
Per quanto riguarda il primo punto mi lascia perplesso la decisione di collocare le prime al secondo piano (culpa in organizzando?).
Solitamente, le aule sono collocate al piano terra, qualche volta al secondo, anche per facilitare le eventuali evacuazioni.
Io escluderei l’eventuale coinvolgimento dell’insegnante anche se R. Palermo pone un dubbio: “l’insegnante che ha accordato al bambino il permesso di uscire dall’aula, sapeva che sul piano non c’era sorveglianza oppure era convinta del contrario ?”
Nel Regolamento d’Istituto si legge all’art. 12 che i collaboratori scolastici hanno il compito di di vigilare “sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali.”
Infine i magistrati cercheranno di capire se il carattere del bambino avrebbe potuto favorire o meno la decisione di utilizzare una sedia.
Ha scritto R. Palermo “Il bambino coinvolto nel terribile incidente può essere definito autonomo e responsabile (compatibilmente con la sua età) oppure è un bambino che aveva già dato prova di particolare vivacità”?
L’esito dell’indagine su quest’ultimo aspetto deciderà il grado di prevedibilità dell’evento, confermando quanto stabilito dalla sentenza della Cassazione n. 8740/01 che fa riferimento anche alle peculiarità caratteriali e situazionali del minore.
Basteranno per i giudici le dichiarazioni degli adulti e le difficoltà del servizio?
I giudici terranno conto delle dichiarazioni rilasciate da alcuni genitori sull’altezza adeguata delle ringhiere e dalla dichiarazione di una docente?
“Da noi, una primaria con centinaia di alunni in un municipio a Nord di Milano, fino alle 10 del mattino non c’è neanche un bidello ai piani. Soltanto il collaboratore nell’atrio che deve controllare gli ingressi – racconta una maestra che raccomanda di non essere citata – Non è certo un caso isolato, comunque. È quasi dappertutto così. Ma la probabilità che succeda una disgrazia mi pare davvero remotissima “.
Detto tutto questo rimane il dramma di un bambino e della sua famiglia!